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Nuova normativa sui Pacchetti Turistici. Ecco cosa cambia.

In questo articolo

A partire dal 1° Luglio 2018 entra in vigore, anche in Italia, la nuova normativa sui pacchetti turistici come definita dalla direttiva europea 2015/2032.

 
Le novità introdotte sono tante e coinvolgono diversi settori della stessa disciplina: le definizioni, l’ambito di applicazione, gli obblighi informativi, i diritti fondamentali, la tutela e le sanzioni.
Vediamo assieme gli aspetti più importanti che è importante conoscere per poter vendere, organizzare od acquistare un pacchetto turistico secundum legem.

 

Perché si è intervenuti sulla disciplina inerente i pacchetti turistici?

Bè due importanti macro motivazioni sono state sicuramente le seguenti.
 
Innanzitutto la nuova disciplina sui pacchetti turistici consente di rafforzare le tutele a favore del consumatore. La nuova norma agisce proprio allo scopo di ridurre in maniera consistente danni, incertezze e conseguenti spese a carico dei fruitori di pacchetti turistici puntando ad un risparmio collettivo pari a 430 milioni di euro all’anno.

 
In secondo luogo garantisce una regolamentazione uniforme e di alto livello sia nei confronti del consumatore che del professionista. Nel digitale vigeva, infatti, una sorta di vuoto legislativo sulla disciplina dei servizi turistici alla quale era doveroso e urgente mettere una pezza.
 
Entriamo ore nel vivo della questione e partiamo con le dovute presentazioni.

 

Cosa si intende per pacchetto turistico?

La risposta è nell’Art. 32 D.Lgs 79/2011, secondo cui il pacchetto turistico è la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza in un determinato ambito operativo, dove per servizio turistico si intende:
a) il trasporto di passeggeri
b) l’alloggio
c) il noleggio di veicoli
d) qualunque altro servizio purché non di tipo finanziario o assicurativo.

 
Notando bene che la fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi a cui la nuova direttiva lo sottopone.

 

Cosa dice la nuova normativa sui pacchetti turistici?

Vediamo ora nel dettaglio tutta una serie di argomenti e novità appartenenti alla nuova disciplina sui pacchetti turistici.

 
• La nuova disciplina sui pacchetti turistici riguarda tutti i contratti all’interno dell’Unione Europea, mentre la precedente normativa faceva riferimento solo ai contratti conclusi nel territorio nazionale.

 
• Mentre assapori questa prima ventata di freschezza ti riporto per un attimo a una parte di normativa rimasta invece inalterata rispetto a quanto stabilito dal Codice del Turismo.
Ossia l’obbligo per il pacchetto turistico di compresenza di almeno due elementi tra: trasporto, alloggio e servizi turistici NON accessori ai primi due.
Ma cosa si intende per servizio non accessorio?
È non accessorio un servizio che non risulta parte integrante dell’elemento Alloggio, Trasporto o Noleggio.
Esempi:
-non è un servizio accessorio l’acquisto di un biglietto per partecipare ad una mostra o ad un concerto
-è accessorio il servizio ristorante all’interno di un’offerta pensione completa, in quanto parte integrante della proposta
-è accessorio un servizio spiaggia rispetto all’alloggio;
-è accessorio il servizio di cabina rispetto al trasporto.

 
Non è obbligatorio, affinché si parli di pacchetto turistico, che ci sia l’elemento del trasporto associato all’alloggio, ben rientrando in siffatta categoria anche un pernottamento con servizio spiaggia.

 
Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici tutte le combinazioni in cui i servizi turistici, diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli, siano di scarsa rilevanza (non rappresentino cioè almeno il 25% del valore del prezzo).

 
• Obbligo di fornire informazioni precontrattuali (Art. 34 D.Lgs 79/2011)
Nell’ambito della nuova normativa sui pacchetti turistici coloro che organizzano o vendono le combinazioni di cui sopra devono fornire a chi sta acquistando:
un modello informativo standard, si tratta di un’informativa in grado di chiarire e specificare nero su bianco tutti i diritti fondamentali derivanti dalla nuova direttiva UE 2015/2302
tutte le informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi offerti, secondo una modalità molto più estesa rispetto a quanto stabilito in precedenza. In tal modo, in capo al venditore e all’organizzatore viene fatto obbligo di specificare la tipologia e le caratteristiche del mezzi utilizzati per i trasporti, i pasti forniti, la lingua in cui sono prestati i servizi, se il tipo di viaggio è adatto a persone con mobilità ridotta, le modalità di pagamento ecc.

 
Equiparazione tra le agenzie di viaggio tradizionali e le agenzie che operano on line.
L’estensione fa si che tutti gli utenti che decidono di affidarsi ai siti e alle piattaforme on line abbiano gli stessi diritti e la medesima tutela rispetto a chi acquista un pacchetto tramite agenzie di viaggio o tour operator come il diritto di essere informati a livello precontrattuale, la possibilità di richiedere la disdetta del viaggio in presenza di un rialzo del prezzo o nel caso di richiesta di rimborso per disservizio.

 
• Introduzione formale nella sfera e nella disciplina dei pacchetti turistici del “prodotto crociera”

 
• Le disposizioni della nuova disciplina sui pacchetti turistici NON si applicano ai pacchetti e ai servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore a 24 ore, salvo sia incluso il pernottamento.

 
• Elemento fondamentale del pacchetto turistico è la stipulazione di un contratto di vendita mediante:
– un unico contratto
– un contratto per ogni servizio richiesto

 
Nel caso in cui si tratti di contratti diversi perché si possa parlare di pacchetto turistico occorre che:
– il contratto sia acquistato da un unico professionista
– il contratto sia acquistato da più professionisti collegati tra loro da un processo di prenotazione on line attraverso cui i dati stessi del viaggiatore (il nome, gli estremi relativi al pagamento e l’indirizzo e-mail) vengono trasmessi da un professionista all’altro e che il contratto sia concluso entro 24 ore dal primo.
I servizi venduti con nome di pacchetto o termini assimilabili a questo devono essere selezionati prima di effettuare il pagamento e il prezzo deve essere totale o quantomeno forfettario.

 
• Introduzione e disciplina dei Servizi Turistici Collegati (Art. 33 lett f) D.Lgs 79/2011)
Con questa espressione si intendono almeno due tipi di servizi acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici:
– se il professionista agevola l’acquisto dei servizi venduti e acquistati in maniera distinta al momento di un unica visita (in un determinato luogo fisico) o nell’ambito di uno stesso contratto (on line) oppure
– se il professionista deve favorire, entro 24 ore dalla conferma di prenotazione del primo servizio, l’acquisto di un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista
 
La tutela e le garanzie prestate ai pacchetti turistici vengono estese anche ai servizi turistici collegati.

 
Estensione della tutela.
Estendere la normativa vigente anche ai pacchetti acquistati on line fa si che se ne possa estendere anche lo stesso livello di assistenza e di protezione.
Occorre prestare attenzione al fatto che la tutela si applica solo nel caso di Pacchetti Vacanza Online:
-se il viaggiatore acquista sul web un pacchetto formula tutto compreso
-se il viaggiatore acquista mediante siti o piattaforme tra loro collegati, quindi all’interno di uno stesso processo di prenotazione con esplicitazione di un prezzo totale da pagare.

 
La tutela riguarda:
l’annullamento del viaggio, per cui il consumatore ha il diritto di disdire il pacchetto prima della partenza in caso di situazioni straordinarie (disastri naturali, guerre o altre preoccupanti circostanze presenti nel luogo di destinazione).
l’annullamento del viaggio può essere altresì richiesto anche in mancanza del requisito di cui sopra ma potrà essere sottoposto al pagamento di una penale.
il rimborso, per cui il viaggiatore può richiedere la restituzione della somma pagata laddove intervenga un aumento tariffario superiore all’8% (e non più al 10% come accadeva in precedenza).
Le variazioni di prezzo potranno avvenire sino a 20 giorni prima la partenza.
intensificazione della responsabilità in capo all’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto, garantendo al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, inoltre, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità
-vengono previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi (anche per quanto riguarda i servizi turistici collegati)
– viene stabilito l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa precedente.

 
• L’Art 38 della nuova disciplina sui pacchetti turistici stabilisce che il viaggiatore possa trasferire la prenotazione di viaggio ad un’altra persona purché ciò avvenga entro 7 giorni dalla data prevista per la partenza.

 
• La nuova disciplina sui pacchetti turistici fa si che a partire dal primo di luglio le associazioni possano occuparsi della vendita di viaggi organizzati solo due volte l’anno obbligandosi ad affidarsi ad altri professionisti per organizzarne degli altri.

 
• La nuova normativa porta importanti cambiamenti anche nell’ambito del valore delle sanzioni amministrative a cui si è soggetti nel momento in cui si è responsabili di un’inefficienza o inadempienza contrattuale.

 
Insomma non solo Alvaro Soler, con il caldo e il the freddo abbiamo questa novità da scoprire. È doveroso conoscere gli aspetti più salienti di questa nuova normativa sui pacchetti turistici per organizzare e vendere in maniera coerente e per acquistarli in modo consapevole e tranquillo.
Ogni dovere è padre di un diritto, eventuali oneri aggiuntivi nascono dall’esigenza di assicurare una maggiore serenità di acquisto da parte dei viaggiatori.
 

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Scritto da: valeria

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